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Trasporto pubblico, nei mezzi capienza fino all’85%, distanziamento e mascherina obbligatoria
Il presidente della Regione ha firmato l’ordinanza n. 35 riprendendo le linee guida nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, stabilisce che sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico, filoviario, funicolare, costiero e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’85% del totale delle postazioni sedute e in piedi. È fatta salva, nell’ordinanza regionale, la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti per i mezzi per cui non sono ammessi posti in piedi.
L’ordinanza ribadisce inoltre che può essere svolta l’attività di controllo dotando gli operatori di adeguati dpi e mantiene in vigore tutte le norme di contenimento del contagio, quali l’uso obbligatorio della mascherina, il distanziamento dalla postazione del conducente, l’utilizzo, ove possibile di porte differenti per l’ingresso e l’uscita dal mezzo.
Per i servizi taxi e NCC fino a massimo nove posti, l’ordinanza mantiene in vigore tutte le norme già previste: i passeggeri dovranno prioritariamente occupare tutti i posti delle file posteriori, con l’obbligo della mascherina di comunità comunque per tutti i passeggeri e la sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima della salita a bordo.
Si mantiene, infine, per le persone non conviventi, la possibilità di viaggiare assieme, a bordo di veicoli ad uso privato, occupando tutti i posti per i quali il veicolo è omologato, con obbligo per tutti di indossare mascherine di protezione.
L’ordinanza entra in vigore dalle 00.00 del 14 settembre.
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