Test rapidi e sierologici possono essere somministrati solo in farmacia e non in parafarmacia
Test rapidi e sierologici possono essere somministrati solo in farmacia e non in parafarmacia. La Corte Costituzionale ha così deciso depositando ieri la sentenza n.171 – redattore Filippo Patroni Griffi , precisando che “la decisione rientra nella discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”
Evidente la soddisfazione di Andrea Avitabile , presidente di Federfarma Marche, per questa decisione , visto che proprio l’Unione dei titolari delle farmacie delle Marche ad eccepire , tramite l’avvocato Andrea Galvani, la decisione della Regione di affidare anche alle parafarmacie la effettuazione di test rapidi e sierologici. A tale decisione si era anche opposta Federfarma Nazionale che oggi , con il presidente Marco Cossolo, ha condiviso la soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato la valenza delle farmacie come anello di congiunzione tra cittadino e Servizio Sanitario Nazionale”.
“La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe le sitazioni debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale − permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo”.
“La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”. La Consulta ha anche precisato che “per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie , dislocate sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, bensì di adeguatezza rispetto alla popolazione, nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è reputata dalla Corte volta a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio della Repubblica ”.
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