Sentenza del Tar, la Direzione Ast: “Non dispone nulla sulle graduatorie 2021 che rimangono valide”

“La sentenza del Tar Marche nulla dice sui punteggi assegnati, o sulle graduatorie, e quindi nessuno può affermare che siano errati”. A dirlo è la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli in merito alla sentenza del tribunale amministrativo regionale delle Marche pronunciata relativamente al ricorso sulle Progressioni economiche orizzontali, presentato contro l’Ast da 105 operatori sanitari del comparto sostenuti dall’organizzazione sindacale Nursind. ‘I ricorrenti – dice la direzione dell’Azienda sanitaria – non avranno un aumento di 60 euro in busta paga. Non avendo infatti il Tar disposto nulla in merito alle graduatorie, che pertanto rimangono valide, non viene modificata alcuna attribuzione e, dunque, nessun lavoratore tra coloro che hanno presentato ricorso riceverà l’incremento retributivo. Si fa però presente che ben 17 tra i ricorrenti, essendo collocati in posizione utile nella graduatoria aziendale, hanno già beneficiato del passaggio alla fascia economica superiore e l’incremento stipendiale lo stanno già percependo. Per loro, quindi, qualora nel futuro si modificasse la graduatoria, sarebbe possibile il rischio contrario, quello cioè non solo di smettere di percepirlo, ma addirittura di dover rendere quello ricevuto finora”. “Quanto sostenuto da Pelosi del Nursind, ovvero che nonostante oltre duecento richieste di accesso agli atti l’ex direttore gestione risorse umane abbia riposto in maniera evasiva – continua la direzione dell’Ast di Ascoli –, non corrisponde a verità in quanto sono stati forniti, per iscritto, tutti gli elementi affinché i dipendenti avessero contezza del punteggio attribuito. Inoltre, sono stati convocati due volte mettendogli a disposizione l’intero fascicolo, così che potessero scegliere la documentazione di interesse, ma non hanno utilizzato tale opportunità. Sono state fornite, inoltre, anche verbalmente, le delucidazioni in merito alle rispettive posizioni in graduatoria.

Spiace, per tutti gli altri lavoratori oltre i ricorrenti,  dover sottolineare che la presenza di una causa giudiziaria sulle Progressioni economiche orizzontali 2021 e, quindi, dell’incertezza, seppur remota, della non validità della graduatoria deliberata, rende per l’Azienda impossibile il procedere all’attribuzione delle PEO 2022, in quanto non potendo un lavoratore percepirla per 2 anni consecutivi, se non si assestano i diritti relativi al 2021 non è possibile attribuire quella dell’anno seguente”.

La direzione dell’Ast di Ascoli chiarisce ulteriormente come “ogni anno l’Azienda emette un bando per le progressioni economiche orizzontali a cui i dipendenti presentano domanda. Successivamente all’approvazione delle graduatorie delle Peo 2021, i ricorrenti chiedevano che venisse loro fornita copia della scheda individuale dalla quale emergesse il punteggio attribuito per i singoli titoli e requisiti posseduti al fine della redazione della graduatoria stessa. L’Azienda sanitaria ha risposto illustrando i criteri seguiti per l’attribuzione dei punteggi, nonché la metodologia utilizzata, uguale per tutti, che non prevedeva l’elaborazione di schede individuali, bensì di un’unica tabella riassuntiva. Per agevolare tutti i richiedenti, l’Ast si è messa a loro disposizione per 2 giorni per rispondere in diretta alle loro istanze di accesso agli atti e, contestualmente, mostrare l’intero fascicolo tra cui avrebbero potuto estrarre copia di qualunque documento di loro interesse, atto a fugare ogni dubbio di errore. Tra tutti gli istanti, solo 3 hanno utilizzato la disponibilità aziendale e hanno ricevuto in quell’occasione copia del prospetto completo, contenente l’attribuzione del punteggio personale”.

“Il ricorso al Tar promosso da 105 dipendenti – conclude la direzione – era finalizzato a ottenere la dichiarazione di illegittimità delle note inviate dall’Ast di Ascoli ai dipendenti in riscontro alle istanze di accesso agli atti formulate dagli stessi e, conseguentemente, a ottenere l’accertamento in capo ad ogni ricorrente del diritto di accesso e l’ordine all’Azienda di produrre copia dei documenti richiesti, con condanna dell’Ast al pagamento delle spese della controversia. Quindi, non hanno richiesto l’annullamento della procedura, né della graduatoria. La sentenza del Tar Marche ordina solo l’accesso alla documentazione, ove esistente, inerente la specifica attribuzione del punteggio per i singoli titoli e requisiti posseduti a fine della partecipazione al bando”.

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