Referendum del 29 marzo, le prescrizioni per gli elettori non deambulanti
ASCOLI – In vista del voto per il referendum del 29 marzo si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 D.P.R. 16/05/60 n. 570 e dell’art. 55 D.P.R. 30/03/57 n. 361, solo i “ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”, hanno facoltà di esercitare il diritto elettorale con l’aiuto di altro elettore; NON rientrano in tale diritto, pertanto, coloro che sono affetti da deterioramento mentale (malattie di Alzheimer, demenza in genere), gravi disturbi psichici, ecc.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 15/01/91 n. 15 solo in caso di “impossibilità di deambulazione o di capacità gravemente ridotta di deambulazione” l’elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto in sedi esenti da barriere architettoniche.
Si specifica, infine, che ai sensi della legge n. 22 del 27/01/2006, solo gli elettori affetti da “una grave infermità a causa della quale si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ed impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione” possono esprimere il voto presso la propria abitazione, previa richiesta da far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
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