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Mandrelli incompatibile, ecco le lettere di Piunti e Pulcini
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha risposto in forma scritta all’interrogazione della consigliera di maggioranza Rosaria Falco che chiedeva lumi sulla presunta incompatibilità della consigliera di Articolo Uno, Flavia Mandrelli. Nella risposta inviata alla Falco e al presidente del Consiglio, Giovanni Chiarini, il sindaco specifica che il ruolo di consigliere è incompatibile con quello di componente del Cda della Fondazione Libero Bizzarri. Fin qui si può aprire un dibattito. Ma Piunti ha allegato alla missiva una relazione di Elvano Pulcini, direttore del servizio affari generali, secondo cui la Mandrelli è tuttora componente del consiglio di amministrazione del Libero Bizzarri, per cui incompatibile con uno dei due ruoli.
Scrive il sindaco Piunti
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ex art. 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale – Fondazione Libero Bizzarri – vice presidente della Fondazione Libero Bizzarri.
In relazione all’interrogazione in oggetto, facente riferimento alla carica ricoperta dal consigliere comunale Flavia Mandrelli in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione Libero Bizzarri si comunica quanto di seguito.
La carica di consigliere comunale é incompatibile con quella di componente il consiglio di amministrazione della Fondazione Libero Bizzarri ai sensi dell’art. dall’art. 63 del TUEL che vieta il cumulo tra cariche politiche e ruoli gestionali in enti o società controllate o partecipate (oltre il 20%), vigilate e/o che prestano servizi per il comune di appartenenza.
Si fa presente altresì che la contestazione delle cause di incompatibilità deve avvenire secondo la procedura stabilità dall’art. 69 del Tuel.
Tale interpretazione é supportata dalla nota informativa, prot. 32976 del 30/05/2017 fornita dagli uffici comunali competenti che, per ulteriore approfondita, informazione viene allegata alla presente.
Ecco uno stralcio della relazione di Elvano Pulcini, direttore del servizio affari generali
“Da comunicazioni a firma del Presidente della Fondazione, prof.ssa Maria Pia Silla, acquisite al protocollo generale del comune – scrive Pulcini – ai numeri 5829 e 5831 del 27/01/2016 (All. 4 e 5), si rileva che la dott.ssa Mandrelli Flavia, consigliere comunale di questo Ente, è tutt’ora componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, con decorrenza dal 23 marzo 2016, mentre in precedenza, dal 22.03.2013 e sino al 22.3.2016, era stata Vice presidente della Fondazione stessa.
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs 267/2000 la carica di consigliere comunale é incompatibile con quella di amministratore di ente soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune. Nel caso di una Fondazione la partecipazione é commisurata all’entità del conferimento del patrimonio iniziale, che nel caso in argomento, per quanto riguarda il comune di SBT, é di gran lunga superiore al 20%. Pertanto sussiste pienamente la causa di incompatibilità prevista al comma 1 del citato art. 63 del Tuel.
Inoltre si ravvisa la sussistenza anche dell’incompatibilità di cui al comma 2 del medesimo art. 63 del Tuel il quale prevede che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che come amministratore ha parte direttamente o indirettamente, in servizi nell’interesse del comune. Ed é indubbio che la Fondazione Bizzarri abbia svolto e svolge servizi nell’interesse del comune e da questi retribuiti come si evince da un “estratto conto fornitori” del comune (All. 6) relativo al periodo 01.01.2015/ 31.12.2016 nel quale vengono riportati erogazioni di contribuzioni oltre che per il “Premio Libero Bizzarri” anche per il “concorso Pioweb Clip Contest” , per il “Ventennale nucleo sommozzatori”, per “Cinema in palazzina”, “scenaperta”, iniziativa “Piazza rock”.
In definitiva la fattispecie oggetto di interrogazione rientra tra le cause di incompatibilità previste dall’art. 63 del TUEL che vieta il cumulo tra cariche politiche e ruoli gestionali in enti o società controllate o partecipate (oltre il 20%), vigilate e/o che prestano servizi per il comune di appartenenza. Si segnala infine che la contestazione delle cause di incompatibilità deve avvenire secondo la procedura stabilità dall’art. 69 del Tuel”.