Macellazione per il consumo domestico privato di suini, ovini e caprini per il periodo dal 1 dicembre al 3 febbraio 2024

Il sindaco avvisa la cittadinanza che i l Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, stabilisce che i privati che intendono macellare gli animali ammessi per il consumo domestico privato, devono comunicare all’Autorità Competente Locale il luogo la data e l’ora della macellazione.

Dovendo regolamentare la pratica della macellazione per il consumo domestico privato, considerando i rischi potenziali della diffusione sul territorio della Peste Suina Africana, nel rispetto dei principi di seguito elencati:

  1. Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
  2. Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
  3. Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
  4. Possibilità, da parte dei Servizi Veterinari dell’ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smalti mento dei sottoprodotti.
Il privato, inteso solo come allevatore registrato nell’anagrafe zootecnica ed in possesso del Codice Identificativo della azienda, può macellare a domicilio animali della specie suina, ovina e caprina, con le seguenti modalità:
  1. Comunicare al SIAOA deii’AST di Ascoli Piceno , con almeno 48 ore di anticipo l’intenzione di macellare a domicilio il/i proprio/i animale/i e indicando il giorno, l’ora e il luogo della macellazione; la comunicazione è indispensabile per consentire al servizio veterinario di effettuare eventuali accertamenti a campione relativi alla sanità e al benessere animale;
  2. La macellazione a domicilio è permessa solo agli allevaton registrati nell’anagrafe zootecnica;
  3. Gli animali macellati devono esser~ scaricati dalla banca dati nazionale (BDN);
  4. l’interessato ha l’obbligo di procedere allo stordimento degli animar macellati conformemente al Regolamento (CE) n.1 099/2009;
  5. La macellazione rituale è vietata;
  6. L’interessato deve provvedere allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale conformemente al Reg. (CE) n.1 069/2009;
  7. L’interessato dopo la macellazione a domicilio, deve esitare i visceri degli animali macellati per uso privato alla visita post mortem, secondo regolamentazione ed organizzazione stabilita dall’Autorità Competente Locale. In ogni caso l’interessato deve macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non deve effettuare la macellazione bensì richiedere la visita sanitaria;
  8. L’allevatore può macellare annualmente (anno solare), per uso privato presso il proprio domicilio, un numero massimo di soggetti, per codice aziendale, che non deve superare i 4 suini, 4 ovini e 4 caprini di età inferiore a 12 mesi, 8 agnelli, 8 capretti, 8 suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg; la macellazione di animali di una specie non esclude quella di animali delle altre specie da parte di uno stesso nucleo familiare.
  9. Per gli animali della specie bovina anche in caso di autoconsumo, vi è l’obbligo della macellazione presso i mattatoi riconosciuti.
  10. Riguardo alla macellazione per autoconsumo del pollame, dei lagomorfi e della piccola selvaggina allevata, considerato che non sono state emanate a tutt’oggi norme specifiche nazionali per regolamentare tale tipo di macellazione, la stessa, è da considerarsi sempre consentita secondo gli usi e le consuetudini consolidati nel tempo; inoltre il regolamento 1099/2009, stabilisce, all’articolo 1, la sua non applicabilità ai volatili da corti le, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

Inoltre l’interessato s’impegna ad eseguire la macellazione secondo le seguenti regole:

  1. Prenotazione telefonica presso la piattaforma CUP della A.S.T. di Ascoli Piceno.;
  2. Non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
  3. Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
  4. Macellare animali in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria;
  5. Procedere allo stordimento dell’animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel rispetto del benessere animale;
  6. Procedere al completo dissanguamento;
  7. Qualora nella carcassa o sui v1sceri vi fossero segni di alterazioni che dev1ano dalla normalità, informare quanto prima il Servizio Veterinario e tenere a d1sposizione l’intero animale (tutti i visceri e la carcassa);
  8. Non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
  9. Smaltire i S.O.A. secondo la normativa vigente;
  10. Far eseguire la visita sanitaria al Medico Veterinario della A.S.T. secondo le modalità e orari previsti, dei seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, completi e connessi anatomicamente, milza, reni, eventuali altri visceri o parti colpite da alterazioni;
  11. l visceri devono essere presentati all’ispezione in recipienti rigidi (vasche di plastica o recipienti simili) lavati e sgocciolati;
  12. In ogni caso l’intera carcassa, compreso il sangue, devono essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del veterinario a seguito dell’ispezione dei visceri;
  13. Dovranno essere resi disponibili i documenti sanitari relativi alla provemenza degli animali (modello 4) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione.

Le prestazioni di visita delle carni dei suini degli ovini e dei caprini macellati a domicilio devono avvenire previa prenotazione telefonica da parte dell’allevatore alla piattaforma CUP dell’A.S.T Ascoli Piceno.

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