La nomina di Rosetti a capogruppo consiliare di maggioranza non convince Acquaviva Futura

ACQUAVIVA PICENA – Il gruppo consiliare di Acquaviva Futura solleva dubbi circa la correttezza della nomina del sindaco Rosetti a capogruppo consiliare di maggioranza. Riportiamo il comunicato del gruppo di minoranza.

A seguito della designazione del sindaco Rosetti quale capogruppo consiliare di maggioranza, comunicata al Consiglio nella prima seduta dopo le ultime elezioni, il nostro gruppo consiliare di “ACQUAVIVA FUTURA” ha sollevato dubbi circa la correttezza di tale nomina e ha formulato delle osservazioni, presentate al Consiglio il 17 luglio 2017, facendo riferimento alla normativa vigente:

·         DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267,  TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI – (Art. 38. Consigli comunali e provinciali – (commi 2 e 3) – Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali – (comma 4) – Art. 125. Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo)

·         STATUTO COMUNALE (Art. 8 GRUPPI CONSILIARI)

·         REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 4: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI – ART. 5: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO).

Sulla base degli articoli citati, concludevamo come fosse evidente che il Sindaco NON PUO’ ASSUMERE IL RUOLO DI CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA ne tantomeno uno degli Assessori; in mancanza di designazione, il capogruppo di maggioranza è il Consigliere, non facente parte della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

A seguito della presentazione di questo documento, il Sindaco, come risulta nel verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17 luglio 2017, provvedeva alla lettura dell’art. 8 dello Statuto e dell’art. 4 del Regolamento del consiglio comunale ed evidenziava che le norme sono chiarissime nel prevedere meccanismi di nomina del capogruppo e che non vi è alcuna incompatibilità con il ruolo di Sindaco e pertanto la nomina è corretta”.

Anche per noi le norme sono chiarissime:

·         l’art. 8 dello STATUTO stabilisce che:

I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora costituiti devono procedere alla designazione del capogruppo. Ove non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, ma che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista”;

·         l’art. 4 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE stabilisce che:

“1 – I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppo consiliare, e di tale costituzione, assieme al nome del Consigliere cui sono conferite le funzioni di Capogruppo, dovranno dare comunicazione al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

2 – Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo differente rispetto a quello iniziale dovrà dame comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel caso intenda aderire ad un altro gruppo, la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3 – In caso di variazioni nella persona del Capogruppo dovrà similmente essere data comunicazione scritta al Sindaco.

 4 – In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo a tutti gli effetti il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza”.

Di conseguenza, abbiamo interessato della questione la Prefettura, che, a sua volta, ha interessato il Ministero dell’Interno e, finalmente, abbiamo ottenuto la risposta del Ministero dell’Interno (nota del 3 gennaio), per il tramite della Prefettura e questa risposta ci dà pienamente ragione affermando, anche con riferimento all’art. 8 dello Statuto e all’art. 4 dello Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,  che “Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si configura una linea di demarcazione tra il ruolo del sindaco e quello dei gruppi consiliari. Non a caso è previsto che, in mancanza di designazione dei capigruppo, essi sono individuati nei consiglieri “non componenti la Giunta”. La stessa strutturazione della conferenza dei capogruppo come organo consultivo del sindaco farebbe propendere in favore dell’interpretazione che vede ben distinti i ruoli degli organi in discorso. Peraltro, nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti, il primo di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta…Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciari, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco…”

Non ci resta che attendere, a questo punto, la corretta designazione del capogruppo di maggioranza, cosa che permetterà, finalmente, di attivare uno strumento di democrazia, quale la CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, prevista dall’art. 5 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Rimangono alcune curiosità:

·         Possibile che dopo la presentazione del nostro documento né il Sindaco né alcuno dei consiglieri di maggioranza abbia avuto dei dubbi?

·    Possibile che al primo dei consiglieri eletti e non facenti parte della Giunta non sia balenata l’idea che potesse toccare a lui svolgere il ruolo di capogruppo, in assenza di una corretta designazione?

·     Possibile che i consiglieri di maggioranza, abdicando all’esercizio dei propri diritti e doveri, si siano rimessi all’interpretazione delle norme data dal Sindaco, completamente acquiescenti, non ritenendo, tra l’altro, che ci fosse un consigliere all’interno del gruppo idoneo a svolgere il ruolo e la funzione di capogruppo?

E sorgono nuovi dubbi: dato che, ai sensi dell’art125 del TUEL, Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari”, come la mettiamo con tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta e trasmesse al capogruppo di minoranza (correttamente) e al Sindaco in qualità di capogruppo di maggioranza (scorrettamente), dato che il Sindaco si è trovato ad essere, nello stesso tempo, controllato (quale presidente della Giunta) e controllore (quale capogruppo)?

Print Friendly, PDF & Email

Articolo Precedente

Centrale gas: "Dopo il terremoto più rischi per il territorio", Piunti chiede la revisione della Vas

Articolo Successivo

Ascoli, giovedì prossimo una manifestazione per la difesa della Pinacoteca