Il vademecum per la macellazione di suini ad uso privato
ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli ha deliberato che la macellazione dei suini per uso privato presso il proprio domicilio dal 01/12/2018 al 28/02/2019 dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- La macellazione dovrà essere effettuata senza arrecare disturbo alle abitazioni vicine, nel rispetto delle basilari norme igieniche.
- E’ fatto obbligo al personale addetto alla macellazione dei suini di procedere, prima del dissanguamento, allo stordimento degli animali in conformità alla normativa vigente, nel rispetto del benessere animale e delle corrette prassi igieniche.
- Possono essere macellati solamente animali in buono stato di salute. Il riscontro di qualunque anomalia evidente, prima, durante e dopo la macellazione, riscontrabile sul suino, sulle carni o sulle frattaglie, va segnalata al servizio veterinario competente per territorio.
- In caso di riscontro nei visceri di lesioni riferibili a patologie proprie della specie, gli stessi devono essere smaltiti a norma di legge.
- Il trasporto dei visceri da sottoporre a visita sanitaria deve essere effettuato utilizzando contenitori rigidi a tenuta.
- Il consumo delle carni potrà avvenire soltanto dopo l’effettuazione della visita sanitaria con esito favorevole dei seguenti visceri: Lingua, Tonsille, Esofago, Trachea, Cuore, Polmoni, Diaframma, Fegato, Milza e Reni ed effettuazione dell’esame Trichinoscopico, entrambi con esito favorevole.
- Effettuare:- prima della macellazione, il versamento di Euro 8,49 per ogni suino macellato, mediante utilizzo del bollettino di CC/P. n° 10778637 o CC/P n° 33133166 specificando nella causale“Macellazione suini a domicilio” oppure COD. 628, intestato a: ASUR MARCHE Area Vasta 5 Servizio Tesoreria Diritti Veterinari;
- Conservare la ricevuta e l’attestazione di pagamento della tariffa, fino al momento della visita a dimostrazione della regolarità della macellazione stessa.
- Consegnare la ricevuta al Medico Veterinario al momento della visita e conservare l’attestazione di avvenuta prestazione per eventuali controlli.
- Per le infrazioni di cui al Reg. 1099/2009 CE è prevista salvo che il fatto costituisca reato una sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 conciliabili in via amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o contestazione.
- Per le altre infrazioni verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Lascia un commento