I cittadini vaccinati o guariti all’estero possono richiedere il green pass
I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, possono richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale. Lo rende noto una circolare ministeriale ( la n. 0035209 del 4/8/2021) che spiega che per il rilascio del cosiddetto “green pass” occorre recarsi presso le sedi dei Distretti sanitari ASUR di competenza, presentando, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la seguente documentazione, in funzione della tipologia di certificazione verde COVID-19 richiesta:
- a) certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);
– data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Per l’emissione della Certificazione verde COVID-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): – Comirnaty (PfizerBioNtech); – Spikevax (Moderna); – Vaxzevria (AstraZeneca); – COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).
- b) certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
I certificati di cui alla lettera a) e b), in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatti almeno in lingua inglese; in caso di altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.
In caso di richiesta di emissione di certificazione verde COVID-19 a seguito di completamento del ciclo vaccinale con una sola dose dopo guarigione, il richiedente dovrà presentare entrambi i certificati di cui alla lettera a) e b). In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde COVID-19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini Comirnaty(PfizerBioNtech) e Spikevax (Moderna) e 84 giorni per Vaxzevria – AstraZeneca); in ogni caso, al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.
La documentazione presentata dal richiedente sarà validata, verificando il rispetto dei requisiti sopra elencati, da personale medico del Distretto sanitario di competenza.
Per l’indicazione delle sedi dei distretti sanitari a cui richiedere la certificazone verde è possibile chiamare il numero verde regionale 800936677
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