Alcune proroghe utili: dalla carta d’identità ai versamenti tributari
ASCOLI PICENO – La ratio oramai è chiara. Ogni norma emanata dal Governo è tesa all’evitare assembramenti pubblici e prevenire possibili cortocircuiti, siano essi di natura sanitaria o economica.
Sotto questa luce dobbiamo leggere la proroga della scadenza di alcuni documenti come le carte d’identità o la patente. Chi ha i documenti scaduti – o prossimi al termine della data di validità – si vedrà prorogare in automatico la data di scadenza fino al 31 agosto 2020.
Tale concessione ha un solo limite: varrà solamente per il territorio nazionale.
Questo vuol dire che in caso di espatrio – ipotesi difficile, viste le misure che stanno adottando parecchi Stati limitrofi e non – il documento sarà considerato come scaduto.
La ConfArtigianato ha pubblicato, questo al fine di fornire un’informazione il più esaustiva possibile, una nota con tutte le nuove scadenze pensate dal Governo.
VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI: PROROGA AL 20 MARZO E AL 31 MAGGIO 2020 RISERVATA A
• Tutti i contribuenti i versamenti tributari e contributivi che scadono il 16 marzo vanno effettuati ENTRO IL 20 MARZO 2020.
• I soggetti della zona rossa individuati con il DM 1° marzo 2020 continuano a valere le sospensioni disposte con il DM 24 febbraio 2020. I tributi e contributi sospesi vanno versati ENTRO IL 31 MAGGIO 2020.
• I contribuenti con un volume d’affari del 2019 sino a 2 milioni di euro, i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed assimilati, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali ed INAIL, che scadono tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, vanno effettuati ENTRO IL 31 MAGGIO 2020, con una possibile rateazione in 5 rate mensili.
ADEMPIMENTI TRIBUTARI. PROROGA AL 30 GIUGNO 2020
• Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono entro il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti sospesi avranno come termine IL 30 GIUGNO 2020.
VERSAMENTI PER SPECIFICHE ATTIVITA’: PROROGA AL 31 MAGGIO 2020
Estesa la disposizione di cui all’art. 8 del D.L. n. 9/2020 che prevede la sospensione del versamento delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato operate sino al 30 aprile 2020. In pratica, i soggetti indicati nell’articolo 8 procederanno ad operare le ritenute ai propri dipendenti, ma non dovranno provvedere al versamento delle stesse che sarà effettuato in unica soluzione ENTRO IL 31 MAGGIO 2020.
L’articolo 8 si applicava solo alle imprese del settore del turismo e dell’accoglienza, alle strutture ricettive, nonché alle agenzie di viaggio e ai dei tour operator.
Saranno disciplicate (attraverso il nuovo DL) anche:
1. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Lascia un commento